1.
Isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio per oltre il 25% della superficie disperdente lorda (cappotto termico). Il tetto di spesa è fissato a 50 mila euro per gli edifici unifamiliari, 40 mila euro per i condomìni fino a 8 unità e 30 mila euro per quelli più grandi per ciascuna unità immobiliare. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi – CAM (di cui al DM 11 ottobre 2017).
2.
Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale condominiali con impianti centralizzati a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento UE 811/2013, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microcogenerazione o a collettori solari.
Solo nei comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n.2014/ 2147 del 10 luglio 2014 o n.2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, è incentivato l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n.102. Il tetto di spesa è fissato a 20mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari nei condomìni fino a 8 unità e a 15 mila euro nei condomìni più grandi. La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
3.
Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale delle unità immobiliari unifamiliari con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento UE 811/2013, a pompa di calore, ivi compresi anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. Il tetto di spesa è fissato a 30.000 euro. La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
Pertanto, in base al nuovo testo del decreto, le caldaie a biomassa 5 stelle rientrano fra gli interventi trainanti qualora realizzati in unità unifamiliari, nelle aree non metanizzate dei comuni non interessati a procedure di infrazione europee per la qualità dell’aria. La lista dei comuni interessati dalle procedure di infrazione non risulta ancora disponibile ma riteniamo che a breve il Ministero dell’Ambiente fornirà un elenco dettagliato.
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